
Pubblicato su Oggi del 08.09.17
So che lei si è spesso pronunciata a favore della possibilità, per le madri, di trasmettere il cognome ai figli e ho sentito che di recente c’è stata qualche novità sull’argomento: mi può spiegare di che cosa si tratta?
Ludovica
Il 24 settembre 2014 è stato approvato alla Camera il Disegno di Legge recante disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli. Esso prevede che, all’atto della dichiarazione di nascita del figlio, i genitori possano attribuirgli – secondo la loro volontà – il cognome del padre o quello della madre, oppure quelli di entrambi nell’ordine concordato; prevede inoltre che, in caso di mancato accordo, al figlio siano attribuiti i cognomi di entrambi i genitori in ordine alfabetico.
Il DDL, dopo essersi arenato al Senato per oltre due anni, dal 20 giugno 2017 risulta in corso di esame alla II Commissione permanente (Giustizia). Nell’attesa che divenisse legge è intervenuta la sentenza della Corte Costituzionale dell’8 novembre 2016 n. 286, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma – desumibile dalle disposizioni del codice civile in materia di filiazione (legittima, naturale e di adozione) – nella parte in cui non consente ai coniugi di comune accordo di trasmettere ai figli, al momento della nascita, anche il cognome materno, ritenendo che questa preclusione implichi un’irragionevole diversità di trattamento tra i coniugi – con lesione del diritto di uguaglianza e pari dignità morale e giuridica –, oltre a pregiudicare il diritto all’identità personale del minore (che comporta il connesso diritto del figlio a essere identificato, sin dalla nascita, attraverso l’attribuzione del cognome di ambo i genitori). A seguito di questa pronuncia, oggi le coppie possono decidere di comune accordo di dare al figlio il doppio cognome, paterno e materno. Ma ove non c’è accordo tutto resta invariato.
Ebbene, continuando a mancare una nuova e completa regolamentazione legislativa della materia, e allo scopo di chiarire alcuni aspetti pratici agli uffici amministrativi che ricevono le dichiarazioni di nascita, lo scorso 14 giugno 2017 è intervenuta una circolare del ministero dell’Interno. In essa si è precisato, tra l’atro, che l’accordo tra i genitori non dev’essere dimostrato, ma viene presunto; ovvero, gli uffici dello stato civile non possono richiedere al genitore che va a registrare la nascita una prova scritta dell’accordo stabilito con l’altro. Inoltre, e in modo decisamente inatteso, la stessa circolare ha precisato che – in considerazione della circostanza per cui la sentenza del 2016 si riferisce alla trasmissione “anche” del cognome materno – deve ritenersi possibile, per ora, procedere soltanto alla posposizione del cognome materno a quello paterno: il cognome materno non si può, cioè, usare per primo. Si è infine evidenziato che le novità sul cognome materno trovano applicazione per gli atti di nascita che si formano dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza della Consulta, avvenuta in G.U. il 28.12.2016. Per quelli precedenti, la modifica del cognome resta possibile secondo la disciplina autorizzatoria di cui agli artt. 89 e ss. del DPR n. 396/2000.
A fronte di questa rigida indicazione operativa secondo cui il cognome materno deve venire per secondo – quasi a ribadirne la subalternità rispetto a quello del padre –, è importante chiedere con fermezza che si porti subito a conclusione l’iter parlamentare del Disegno di Legge per superare l’assurdo ordine gerarchico introdotto dalla circolare: le donne devono poter attribuire il loro cognome senza limitazioni.
Giulia Bongiorno