Pubblicato su Oggi del 11.03.18

Le scrivo per sapere se la violenza che può essere denunciata è solo quella fisica. Dopo circa un anno di matrimonio, due mesi fa la mia migliore amica si è separata: non facevano altro che litigare, anche se per fortuna lui non l’ha mai picchiata. Ogni volta che si vedono, però, la minaccia e la insulta davanti alla loro figlia adolescente, che oltretutto dovrebbe aiutare a mantenere. Sono molto preoccupata, pensando a quello che leggiamo sui giornali, e ho paura che la situazione possa degenerare.
Franca

Non bisogna assolutamente credere che solo le aggressioni fisiche integrino un reato.
La violenza, anche quando si manifesta in aggressioni verbali e minacce non seguite (ancora) da percosse con lesioni sul corpo, dev’essere denunciata. In generale, tenga presente che il nostro codice penale prevede, all’art. 572, il reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi (come modificato dalla legge 1 ottobre 2012 n. 172), che consente di punire condotte maltrattanti che si verificano non solo all’interno di un nucleo familiare basato sul matrimonio, ma anche nell’ambito di qualunque relazione stabile che risulti caratterizzata – per un apprezzabile periodo di tempo – da vincoli affettivi, da protezione reciproca e aspettative di reciproco aiuto assimilabili a quelli tradizionalmente propri di una famiglia. La norma riguarda pure le nuove forme di “famiglie di fatto”. La giurisprudenza anche recentissima (Cassazione penale, sez. VI, sentenza 24.01.2018, n. 3356) ribadisce che “in assenza di vincoli nascenti dal coniugio, il delitto di maltrattamenti contro familiari o conviventi è configurabile nei confronti di persona non più convivente ‘more uxorio’ con l’agente a condizione che quest’ultimo conservi con la vittima una stabilità di relazione dipendente dai doveri connessi alla filiazione: la permanenza del complesso di obblighi verso la prole implica il permanere in capo ai genitori […] dei doveri di collaborazione e rispetto reciproco”. In altre parole: il reato può configurarsi anche nel caso di una coppia che si sia separata (legalmente o solo di fatto) perché, sebbene la separazione faccia venir meno gli obblighi di convivenza e fedeltà, lascia intatti i doveri di reciproco rispetto, assistenza morale e materiale, nonché – in presenza di figli – quelli di cooperazione nel mantenimento, nell’educazione, nell’istruzione e nell’assistenza morale e materiale dei figli stessi. Stia vicina alla sua amica e la aiuti a comprendere che è assolutamente necessario tutelarsi rivolgendosi a un avvocato: sottovalutare la violenza, anche “solo” verbale, è un rischio enorme.

Giulia Bongiorno

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