Pubblicato su Oggi n. 4 del 27 gennaio 2021

 

Spesso si pensa che la violenza sessuale sia solo quella che si consuma tramite l’atto della penetrazione fisica: altre condotte, solo perché non ugualmente invasive del corpo altrui, vengono erroneamente sminuite e ritenute quasi irrilevanti. Proprio per questo è importante sapere che un’ampia giurisprudenza, in determinate circostanze, riconosce anche al bacio – ove contro la libera determinazione di chi lo riceve – valenza di atto sessuale rilevante come reato.
Ad esempio la Cassazione si è pronunciata su un rapporto di coppia improntato a prevaricazione, violenza e vessazione da parte del marito nei confronti della moglie: l’uomo aveva baciato la donna sulla bocca contro la sua volontà, ma riteneva di non aver usato violenze fisiche particolari, né violenze verbali, e dunque di non aver commesso reato. La mancanza di ogni consenso da parte della donna all’atto del bacio era del tutto pacifica e nota all’uomo, che non si rassegnava alla fine del rapporto sentimentale; la moglie, peraltro, gli aveva già da tempo comunicato l’intenzione di lasciarlo e di trasferirsi altrove e a nulla poteva rilevare il fine ulteriore per il quale l’uomo aveva agito, ovvero tentare una riconciliazione.
La recente sentenza della Cassazione cui mi riferisco (la numero 37460 del 14.10.2021) ha ricordato innanzitutto che può essere qualificato come “atto sessuale” anche il bacio sulla bocca che consista unicamente nel contatto delle labbra: una tale connotazione sessuale si può escludere solo in particolari contesti sociali, culturali o familiari nei quali l’atto risulti privo di valenza erotica, come ad esempio nel caso del bacio sulla bocca che i russi scambiano come segno di saluto.
E poi un bacio sulla bocca può configurare il reato di violenza sessuale valutando la condotta nel suo complesso, il contesto sociale e culturale in cui l’azione è stata realizzata, la sua incidenza sulla libertà sessuale della persona offesa, il contesto relazionale intercorrente tra i soggetti coinvolti e ogni altro dato di fatto. Così deve avvenire in tutti i casi nei quali baci o abbracci siano non direttamente indirizzati a zone chiaramente definibili come erogene. La sentenza ha inoltre chiarito un aspetto importante: ai fini della sussistenza del reato non occorre che la violenza abbia una forma o veemenza particolare, o che sia brutale e aggressiva – può infatti manifestarsi anche come “semplice” sopraffazione volta a pretendere l’atto sessuale stesso. Proprio come nel caso di quest’uomo, che aveva tenuto stretto il viso della moglie, bloccandola per imporle il bacio sulla bocca, e contemporaneamente – e nonostante la resistenza oppostagli – le aveva impedito di sfuggire alla sua presa.
Giulia Bongiorno

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