Pubblicato su Oggi del 08.10.17

Lo avevamo ampiamente previsto: la riforma Orlando sta producendo conseguenze nefaste per le vittime di stalking. Ho già ricordato, in una delle precedenti rubriche, che l’art. 162ter di questa riforma (Legge 23 giugno 2017, n. 103), entrata in vigore il 3 agosto, mira a estinguere, in certi casi, una serie di reati ritenuti di importanza minore al ricorrere di determinati presupposti, tra cui la riparazione, da parte dell’imputato, del danno cagionato dal reato e l’eliminazione, ove possibile, delle conseguenze; la norma prevede anche che sia sentita la persona offesa, ma non contempla come necessario il suo assenso ai fini della dichiarazione di estinzione. Purtroppo, tra i reati minori sono state inserite anche le condotte di molestie e le minacce non gravi. La conseguenza è che con pochi euro è possibile estinguere anche lo stalking.
E infatti lo scorso 2 ottobre il Tribunale di Torino ha applicato per la prima volta questa norma in un caso di atti persecutori: la vittima, una donna di 25 anni, aveva denunciato un uomo che tra dicembre 2016 e gennaio 2017 l’aveva perseguitata, inseguendola più volte e cagionandole ansia e preoccupazione. Lui, mandato a processo, si è avvalso della nuova norma e nelle more del giudizio ha fatto un’offerta di risarcimento pari a 1550 euro. Nonostante la vittima non l’abbia accettata, il giudice l’ha ritenuta congrua e ha dichiarato l’estinzione del reato commesso: come ho detto, il meccanismo normativo non prevede il consenso della vittima e neppure l’accettazione dell’offerta di risarcimento. All’uomo è bastato uno sforzo minimo per ottenere non solo il proscioglimento ma anche la cessazione della misura cautelare – divieto di avvicinamento – che gli era stata imposta.
Ecco dunque, squadernate in tutta la loro grottesca evidenza, le conseguenze delle normative di agosto: 1) la vittima di stalking viene completamente ignorata dallo Stato, che non ritiene rilevante il suo assenso; 2) lo stalker riesce a farla franca in modo semplice e abbastanza indolore, specie se ha disponibilità economiche; 3) il reato di stalking è stato praticamente svuotato di parte della sua funzione afflittiva e preventiva. Tutto questo scoraggerà ulteriormente le donne dal denunciare, con l’aggravante dell’amarezza dinanzi a una “monetizzazione” della loro sofferenza che di fatto si sostituisce alla giusta punizione del reo.
Tra l’altro, lo stalker che ha pagato il risarcimento potrà benissimo ricominciare la persecuzione, ragionevolmente certo di cavarsela ancora una volta con una multa.
E allora, a ben riflettere, quella di agosto è stata anche una riforma che discrimina ricchi e poveri: più puoi pagare, più reati puoi estinguere. Gli stalker benestanti ringraziano!

Giulia Bongiorno

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