Il Garante per la protezione dei dati personali, con il provvedimento del 29 novembre 2018, n. 490 ha vietato la pubblicazione di informazioni che, anche indirettamente, rendono identificabile una vittima di violenza sessuale. Ha affermato, ancora una volta, che in caso di diffusione o di comunicazione di dati personali a fini giornalistici, in particolare, il limite dell’essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico, deve essere interpretato con particolare rigore quando si tratta di notizie riferite a vittime di violenza sessuale alle quali l’ordinamento accorda, anche in sede penale, una particolare forma di tutela. La diffusione di informazioni che rendono identificabile la vittima risulta in contrasto anche con le esigenze di tutela della dignità della persona offesa, riconosciuta dal Codice deontologico dei giornalisti.